Art. 1.
All'atto dell'installazione di un impianto radioelettrico a bordo delle navi da pesca di stazza lorda inferiore alle 300 tonnellate l'armatore, o la societa' concessionaria, qualora l'installazione e l'esercizio della stazione radioelettrica siano stati affidati a quest'ultima, dovra' richiedere alla locale autorita' marittima il collaudo dell'impianto, che sara' effettuato, a spese del richiedente, dalla commissione prevista dall' art. 4, secondo comma, del regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1557 , se si tratta di stazione radiotelegrafica, o da un solo tecnico del Ministero delle poste e telecomunicazioni all'uopo designato, se si tratta di stazione radiotelefonica, in entrambi i casi con l'osservanza delle disposizioni degli articoli 11 e 12 della legge 5 giugno 1962, n. 616 .
All'atto dell'installazione di un impianto radioelettrico a bordo delle navi da pesca di stazza lorda inferiore alle 300 tonnellate l'armatore, o la societa' concessionaria, qualora l'installazione e l'esercizio della stazione radioelettrica siano stati affidati a quest'ultima, dovra' richiedere alla locale autorita' marittima il collaudo dell'impianto, che sara' effettuato, a spese del richiedente, dalla commissione prevista dall' art. 4, secondo comma, del regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1557 , se si tratta di stazione radiotelegrafica, o da un solo tecnico del Ministero delle poste e telecomunicazioni all'uopo designato, se si tratta di stazione radiotelefonica, in entrambi i casi con l'osservanza delle disposizioni degli articoli 11 e 12 della legge 5 giugno 1962, n. 616 .