Art. 4. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 ,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9 ))
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9 ))
Chi è estraneo all'ambiente giuridico spesso si riferisce indifferentemente al collaboratore e al testimone di giustizia, che, in realtà, sono figure distinte e separate. È riconosciuta la qualifica di collaboratore di giustizia a colui che, pur avendo commesso delitti, con dichiarazioni, purché nuove e complete, offre un contributo significativo alle indagini e ai processi attinenti ai soli delitti di mafia, terrorismo e assimilati previsti dall'articolo 51 commi 3-bis e 3-quater c.p.p. e che si trova in stato di "grave e attuale pericolo" per effetto della collaborazione. Il collaboratore di giustizia fornisce al magistrato del pubblico ministero le notizie di cui dispone per: la …
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