Articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389
Articolo 3Articolo 5
Versione
15 dicembre 1994
Art. 4. Attivita' di vigilanza 1. La vigilanza ed il controllo sulle scuole e sugli organismi culturali di cui al precedente articolo 1 spettano rispettivamente al Ministero della pubblica istruzione ovvero al Ministero per i beni culturali ed ambientali. Il Ministero competente puo' richiedere ai soggetti interessati di fornire le notizie necessarie allo svolgimento dell'attivita' di vigilanza e di controllo.
2. Il Ministero competente ai sensi del comma 1 puo', con provvedimento motivato, ordinare la soppressione di quegli organismi culturali e la chiusura di quelle scuole che non fossero ritenute idonee a continuare la propria attivita' qualora vengano accertate violazioni delle disposizioni delle leggi o dei regolamenti vigenti.
3. In casi di urgenza determinata da particolari contingenze, il prefetto competente per territorio puo', con provvedimento motivato, ordinare la chiusura provvisoria di scuole ed organismi di cui al precedente articolo 1, informandone immediatamente il Ministero della pubblica istruzione ovvero il Ministero per i beni culturali ed ambientali, per gli accertamenti previsti dal comma 2 di quest'articolo. In tali casi, il Ministero competente ai sensi del comma 1 puo' ordinare la soppressione o la chiusura definitiva entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento prefettizio, trascorsi i quali il provvedimento prefettizio si intende revocato.
Entrata in vigore il 15 dicembre 1994
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