Articolo 3 - Testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni
Articolo 2Articolo 4
Versione
14 maggio 1950
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Versione
16 giugno 1994
Art. 3.
(Esecuzione di sequestri e pignoramenti a carico di dipendenti statali).

Per gli impiegati e salariati delle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, il sequestro ed il pignoramento di stipendi, salari e retribuzioni equivalenti, pensioni, indennita' che tengono luogo di pensione, ed altri assegni di quiescenza si eseguono presso il Ministero del tesoro, Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, in persona dell'Ispettore generale capo dell'ufficio.
Per il personale dipendente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato il sequestro ed il pignoramento si eseguono presso la Direzione generale delle ferrovie dello Stato in persona, del Direttore generale. ((7)) --------------- AGGIORNAMENTO (7)
La Corte Costituzionale con sentenza del 6 - 10 giugno 1994, n. 231 (in G.U. 1a s.s. 15/06/1994, n. 25) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 3 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni), nella parte in cui prevede che i sequestri e i pignoramenti a carico dei dipendenti dello Stato si eseguono presso l'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato del Ministero del tesoro, anziche' presso l'organo dell'amministrazione che e' titolare del potere di disporre la spesa".
Entrata in vigore il 16 giugno 1994
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