Articolo 16 - Testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni
Articolo 15Articolo 17
Versione
14 maggio 1950
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Versione
8 dicembre 1957
Art. 16.
(Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato e sue funzioni).

E' costituito presso il Ministero del tesoro il "Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato" amministrato, con gestione speciale, dall'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato.
L'Ispettore generale preposto all'Ispettorato ha la rappresentanza legale del Fondo.
Presso il detto Ispettorato funziona un apposito ufficio di ragioneria.
Il Fondo e' destinato:
1) a garantire gli istituti indicati nell'art. 15 contro i rischi di perdite per mutui accordati verso cessione di quote di stipendio o salario, per i quali l'amministrazione del Fondo abbia prestato garanzia;
2) a concedere prestiti diretti, verso cessione di quote di stipendio o salario agli impiegati e ai salariati dello Stato ed ai personali di cui agli articoli 9 e 10, nei casi di accertate necessita' familiari, entro i limiti delle disponibilita' liquide di ciascun esercizio.
I rischi delle operazioni di prestito diretto fanno carico al Fondo. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 25 novembre 1957, n. 1139 ha disposto (con l'art. 1) che le "Il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, costituito dall'art. 16 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 , e' soppresso. Le sue attribuzioni sono trasferite all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali".
Entrata in vigore il 8 dicembre 1957
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