Articolo 43 - Testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni
Articolo 42Articolo 45
Versione
14 maggio 1950
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Versione
17 ottobre 2012
Art. 43.
(Estensibilita' dell'efficacia delle cessioni sui trattamenti di quiescenza).

Nel caso di cessazione dai servizio prima che sia estinta la cessione, l'efficacia di questa si estende di diritto sulla pensione o altro assegno continuativo equivalente, che al cedente venga liquidato in conseguenza della cessazione stessa, dalla amministrazione dalla quale dipendeva o da istituti di previdenza o di assicurazione ai quali fosse iscritto per effetto del rapporto di impiego o di lavoro ((pubblico o privato)) in base a disposizioni di leggi generali o speciali, di regolamenti organici o di contratto.
La quota da trattenere non puo' eccedere il quinto della pensione o assegno continuativo.
Qualora la cessazione dal servizio, anziche' ad una pensione o altro assegno continuativo equivalente dia diritto ad una somma una volta tanto, a titolo di indennita' o di capitale assicurato, a carico dell'amministrazione o di un istituto di previdenza o di assicurazione, tale somma e' ritenuta fino alla concorrenza dell'intero residuo debito per cessione.
Ove la ritenuta di cui al precedente comma estingua il mutuo anticipatamente, sono dovuti al debitore gli sconti contemplati nell'art. 38.
Entrata in vigore il 17 ottobre 2012
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