Articolo 39 - Testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni
Articolo 38Articolo 40
Versione
14 maggio 1950
Art. 39.
(Rinnovo di cessione).

E' vietato di contrarre una nuova cessione prima che siano trascorsi almeno due anni dall'inizio della cessione stipulata per un quinquennio o almeno quattro anni dall'inizio della cessione stipulata per un decennio, salvo che sia stata consentita l'estinzione anticipata della precedente cessione, nel qual caso puo' esserne contratta una nuova purche' sia trascorso almeno un anno dall'anticipata estinzione.
Qualora la precedente cessione non sia estinta, puo' esserne stipulata una nuova dopo la scadenza dei termini previsti nel precedente comma con lo stesso o con altro istituto, nei limiti di somma e di durata stabiliti negli articoli 5, 6 e 23, ed a condizione che il ricavato della, nuova cessione sia destinato, sino a concorrente quantita', all'estinzione della cessione in corso.
Anche prima che siano trascorsi due anni dall'inizio di una cessione quinquennale, puo' essere contratta la cessione decennale, quando questa si faccia per la prima volta, fermo restando l'obbligo di estinguere la precedente cessione.
Entrata in vigore il 14 maggio 1950
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