Articolo 42 - Testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni
Articolo 41Articolo 43
Versione
14 maggio 1950
Art. 42.
(Nullita' di atti aventi per oggetto l'importo dei prestiti
Inefficacia di atti riguardanti quote cedute).

Sono nulli di pieno diritto i sequestri, i pignoramenti e le cessioni aventi per oggetto l'importo del prestito che il mutuante corrisponde all'impiegato o salariato, verso cessione di quote di stipendio o salario.
Sono nulle del pari le procure e le delegazioni a riscuotere in qualsiasi forma rilasciate dall'impiegato o salariato per la riscossione dell'importo del mutuo.
Sono inefficaci, rispetto allo Stato ed agli altri enti dai quali i cedenti dipendono, i sequestri, i pignoramenti e le alienazioni delle quote di stipendio o di salario cedute.
Entrata in vigore il 14 maggio 1950
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