Articolo 8 - Testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni
Articolo 6 bisArticolo 9
Versione
14 maggio 1950
Art. 8.
(Ufficiali e sottufficiali che sono considerati impiegati militari).

Si considerano impiegati militari ai sensi dell'art. 6:
a) gli ufficiali in servizio permanente effettivo delle varie Forze armate e dei Corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato.
Sono parificati agli ufficiali in servizio permanente effettivo gli ufficiali invalidi o mutilati riassunti in servizio sedentario, ed inoltre, quelli i quali, avendo cessato di appartenere ai ruoli di servizio permanente effettivo, siano in posizioni speciali con trattamento economico ragguagliato allo stipendio e con diritto a computare anche il periodo di durata di tali posizioni nel servizio utile per il futuro assegno di riposo;
b) i sottufficiali in servizio continuativo delle Forze armate e dei Corpi organizzati militarmente di cui sopra, aventi grado non inferiore a maresciallo ordinario o parificato.
Entrata in vigore il 14 maggio 1950
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