Articolo 51 - Testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni
Articolo 50Articolo 52
Versione
14 maggio 1950
Art. 51.
(Facolta' dei non dipendenti dello Stato di contrarre prestiti).

Gli impiegati e salariati delle amministrazioni indicate nell'art. 1 e non contemplati nel Titolo II, possono contrarre prestiti alle condizioni e per la durata stabilite nell'art. 6.
Entrata in vigore il 14 maggio 1950
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