Articolo 58 - Testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni
Articolo 57Articolo 59
Versione
14 maggio 1950
Art. 58.
(Facolta' e limiti delle deleghe).

Gli impiegati e salariati e i pensionati delle pubbliche amministrazioni indicate nell'art. 1 hanno facolta' di rilasciare delega, fino alla meta' dello stipendio o salario o della pensione, per il pagamento delle quote del prezzo o della pigione afferenti ad alloggi popolari od economici costruiti dagli enti o dalle societa' di cui agli articoli 16 e 22 del testo unico delle disposizioni sulla edilizia popolare ed economica approvato con Regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 .
La delegazione sullo stipendio o salario si riversa sulla pensione fino ad estinzione del debito.
La delegazione puo' essere fatta a favore degli istituti finanziatori e degli enti o societa' mutuanti, nonche' degli istituti di assicurazione per il pagamento dei premi quando con la polizza si sia ottenuto un mutuo destinato al pagamento del prezzo dell'alloggio.
Entrata in vigore il 14 maggio 1950
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