Articolo 11 - Testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni
Articolo 10Articolo 12
Versione
14 maggio 1950
Art. 11.
(Regolazione della facolta' di cessione per il personale delle Ferrovie dello Stato).

Per il personale dipendente dalla Amministrazione delle ferrovie dello Stato, la facolta' di contrarre prestiti verso cessione di quote di stipendio o salario e' regolata dalle leggi che lo riguardano.
Per quanto non e' contemplato in dette leggi si applicano le disposizioni del presente titolo.
Entrata in vigore il 14 maggio 1950
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