Articolo 3 del Regio decreto 1 luglio 1926, n. 1130
Articolo 2Articolo 4
Versione
7 luglio 1926
>
Versione
1 gennaio 1937
>
Versione
23 ottobre 1937
>
Versione
16 settembre 1938
>
Versione
9 maggio 2025
Art. 3. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56))
Entrata in vigore il 9 maggio 2025
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente