Art. 6
Decorrenza dei benefici economici
I benefici derivanti dalla differenza fra il trattamento economico complessivo dovuto dal 1 gennaio 1983, in applicazione del precedente art. 5, e quello in godimento al 31 dicembre 1982 saranno corrisposti secondo le decorrenze e le percentuali sottoindicate:
a) dal 1 gennaio 1983 - 35 per cento;
b) dal 1 gennaio 1984 - 70 per cento;
c) dal 1 gennaio 1985 - 100 per cento.
Le classi di stipendio o gli aumenti periodici biennali in misura fissa maturati dal 1 gennaio 1983 sono corrisposti per l'intero importo alla loro scadenza tenuto conto di quanto stabilito al precedente art. 5.
rei casi di passaggi di categoria nel periodo 1 gennaio 1983-31 dicembre 1984, i benefici conseguenti saranno assoggettati alle stesse percentuali di scaglionamento di cui al primo comma del presente articolo.
Al personale assunto successivamente al 31 dicembre 1982 e' attribuito lo stipendio iniziale relativo al livello retributivo di nomina, previsto dall' art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1982, n. 23 maggiorato delle percentuali indicate dal primo comma del presente articolo, applicate sulla differenza tra il nuovo stipendio fissato dall'art. 2 del presente decreto e quello di cui all'art. 1 del citato decreto 5 gennaio 1982, n. 23.
Decorrenza dei benefici economici
I benefici derivanti dalla differenza fra il trattamento economico complessivo dovuto dal 1 gennaio 1983, in applicazione del precedente art. 5, e quello in godimento al 31 dicembre 1982 saranno corrisposti secondo le decorrenze e le percentuali sottoindicate:
a) dal 1 gennaio 1983 - 35 per cento;
b) dal 1 gennaio 1984 - 70 per cento;
c) dal 1 gennaio 1985 - 100 per cento.
Le classi di stipendio o gli aumenti periodici biennali in misura fissa maturati dal 1 gennaio 1983 sono corrisposti per l'intero importo alla loro scadenza tenuto conto di quanto stabilito al precedente art. 5.
rei casi di passaggi di categoria nel periodo 1 gennaio 1983-31 dicembre 1984, i benefici conseguenti saranno assoggettati alle stesse percentuali di scaglionamento di cui al primo comma del presente articolo.
Al personale assunto successivamente al 31 dicembre 1982 e' attribuito lo stipendio iniziale relativo al livello retributivo di nomina, previsto dall' art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1982, n. 23 maggiorato delle percentuali indicate dal primo comma del presente articolo, applicate sulla differenza tra il nuovo stipendio fissato dall'art. 2 del presente decreto e quello di cui all'art. 1 del citato decreto 5 gennaio 1982, n. 23.