Articolo 7 delle Norme risultanti dall'accordo 12 dicembre 1986
Articolo 6Articolo 8
Versione
6 aprile 1984
Art. 7.
Effetti dei nuovi stipendi


La nuova retribuzione negli importi effettivamente corrisposti in relazione allo scaglionamento del beneficio di cui al precedente art.
6 ha effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennita' di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall' articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1975, n. 3 o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate Tesoro, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.
Entrata in vigore il 6 aprile 1984