Articolo 9 delle Norme risultanti dall'accordo 12 dicembre 1986
Articolo 8Articolo 10
Versione
6 aprile 1984
Art. 9.
Trattamento economico per passaggio di categoria


Al personale che, a seguito di concorso, verra' nominato a categoria immediatamente superiore dal 1 gennaio 1985 sara' attribuito lo stipendio iniziale previsto per la nuova categoria, maggiorato dell'importo risultante dalla differenza tra lo stipendio maturato per classi o aumenti biennali nella categoria di provenienza ed il relativo stipendio iniziale.
Qualora il nuovo stipendio si collochi fra due classi o fra una classe e uno scatto o fra due scatti, il personale interessato e' inquadrato nella classe o nello scatto immediatamente inferiore, ferma restando la corresponsione della differenza sotto forma di assegno. La differenza stessa, previa temporizzazione, e' considerata ai fini dell'ulteriore progressione economica.
Contestualmente, nei casi di cui al presente articolo, non si applica l' art. 18 della legge 3 aprile 1979, n. 101 .
Entrata in vigore il 6 aprile 1984