Articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233
Articolo 7
Versione
31 luglio 1998
Art. 8. Abrogazioni 1. Ai sensi dell' articolo 21, comma 13, della legge 15 marzo 1997, n. 59 , sono abrogati gli articoli 442, comma 3, e 548, comma 5, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e l'articolo 1, comma 22 , della legge 28 dicembre 1995, n. 549 .

Note all'art. 8:
- Si riporta il testo del comma 13 dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa):
"13. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le disposizioni vigenti con esse incompatibili, la cui ricognizione e' affidata ai regolamenti stessi.
Il Governo e' delegato ad aggiornare e coordinare, entro un anno dalla data di entrata in vigore delle predette disposizioni regolamentari, le norme del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 , apportando tutte le conseguenti e necessarie modifiche".
Entrata in vigore il 31 luglio 1998
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