Articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233
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31 luglio 1998
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3 luglio 2009
Art. 3. Piani provinciali di dimensionamento 1. I piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche previsti dall' articolo 21, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 , al fine dell'attribuzione dell'autonomia e personalita' giuridica, sono definiti in conferenze provinciali di organizzazione della rete scolastica, nel rispetto degli indirizzi di programmazione e dei criteri generali, riferiti anche agli ambiti territoriali, preventivamente adottati dalle regioni.
2. Entro il 31 ottobre 1998 il presidente della provincia, anche in assenza degli indirizzi e dei criteri di cui al comma 1, convoca la conferenza provinciale alla quale partecipano, oltre alla provincia, i comuni e le comunita' montane; ad essa partecipano di diritto il dirigente competente della amministrazione periferica della pubblica istruzione e il presidente del consiglio scolastico provinciale, assicurando il coinvolgimento di tutti i soggetti scolastici interessati. Ove il presidente della provincia non provveda tempestivamente alla convocazione, questa puo' essere fatta dal sindaco del comune capoluogo di provincia o, in mancanza, dal dirigente del competente ufficio periferico dell'amministrazione scolastica.
3. Nella prima riunione sono determinate le modalita' operative per la predisposizione e la successiva discussione e definizione delle proposte avanzate dai soggetti partecipanti alla conferenza provinciale, compresi i criteri per la promozione di incontri e accordi per ambiti territoriali ristretti.
4. Gli ambiti territoriali di riferimento e le dimensioni ottimali delle istituzioni scolastiche sono individuati dalle conferenze previste dai precedenti commi.
5. I dirigenti competenti della amministrazione periferica della pubblica istruzione predispongono la documentazione necessaria per la conferenza provinciale di organizzazione, con tutti gli opportuni elementi di informazione; gli stessi dirigenti, altresi', acquisiscono e comunicano alle conferenze provinciali di cui al comma 3 eventuali pareri e proposte dei consigli scolastici distrettuali e degli organi collegiali degli istituti d'istruzione interessati. I dati, i documenti e le informazioni di cui sopra, unitamente alle proposte formulate, sono contemporaneamente trasmessi alle regioni e ai consigli provinciali e distrettuali competenti per territorio.
6. Il piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e' approvato dalle conferenze provinciali entro il 31 dicembre 1998, anche in assenza degli indirizzi e dei criteri di cui al comma 1.
7. I piani contengono anche proposte specifiche per le zone di confine tra province o regioni, allo scopo di garantire le migliori condizioni di fruibilita' del servizio scolastico.
8. Le regioni approvano il piano regionale di dimensionamento entro il 28 febbraio 1999, sulla base dei piani provinciali assicurandone il coordinamento, nel rispetto degli organici prestabiliti, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, e dei parametri di riferimento previsti dall'articolo 2. Le regioni deliberano sui casi previsti dal comma 7, previa intesa, ove necessario, con le regioni confinanti.
9. I piani, possono essere modificati nel corso dell'anno successivo alla loro approvazione e hanno, comunque, completa e definitiva attuazione entro l'inizio dell'anno scolastico 2000-2001. ((1))

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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81 ha disposto (con l'art. 24, comma 1, lettera d)) che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1, comma 1 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, e' abrogato il presente articolo 3.
Entrata in vigore il 3 luglio 2009
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