Art. 5. 1. Dopo l'effettuazione delle liquidazioni e dei rimborsi di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 2-octies della legge 31 maggio 1965, n. 575 , l'amministratore presenta al giudice delegato alla procedura il conto della gestione.
2. Il rendiconto dell'amministratore deve essere completo e dettagliato; ad esso devono essere allegati i documenti giustificativi, le relazioni periodiche sull'amministrazione e il registro delle operazioni effettuate. In caso di irregolarita' o incompletezza il giudice delegato invita l'amministratore ad effettuare, entro il termine determinato dallo stesso giudice, le opportune integrazioni o modifiche.
3. Verificata la regolarita' del conto, il giudice ne ordina il deposito in cancelleria, unitamente ai documenti, alle relazioni e al registro di cui al comma 2, e fissa l'udienza per la presentazione di eventuali osservazioni.
4. Dell'avvenuto deposito e della fissazione dell'udienza e' data immediata comunicazione all'interessato e al Ministero delle finanze.
5. L'udienza non puo' essere tenuta prima che siano decorsi quindici giorni dal deposito.
6. Se all'udienza stabilita non sorgono contestazioni, o su queste viene raggiunto un accordo, il giudice approva il conto; altrimenti, istruita la causa, provvede a norma dell' art. 189 del codice di procedura civile , fissando l'udienza innanzi al collegio non oltre i venti giorni successivi.
Note all'art. 5:
- Per il testo dell' art. 2-octies della legge n. 575/1965 si veda nelle note alle premesse.
- Si trascrive il testo dell' art. 189 del codice di procedura civile :
"Art. 189 (Rimessione al collegio). - Il giudice istruttore, quando rimette la causa al collegio a norma dei primi tre commi dell'art. 187 o dell'art. 188, invita le parti a precisare davanti a lui le conclusioni che intendono sottoporre al collegio stesso, e a indicare le eventuali modificazioni che ritengono di dover apportare alle conclusioni gia' prese. Le conclusioni di merito debbono essere interamente formulate anche nei casi dell'art. 187, secondo e terzo comma.
La rimessione investe il collegio di tutta la causa, anche quando avviene a norma dell'art. 187, secondo e terzo comma".
Si ritiene utile precisare che dal 1 gennaio 1992, per effetto dell' art. 23 della legge 26 novembre 1990, n. 353 , recante provvedimenti urgenti per il processo civile, il primo comma dell'articolo soprariportato sara' cosi' sostituito: "Il giudice istruttore, quando rimette la causa al collegio, a norma dei primi tre commi dell'art. 187 o dell'art. 188, invita le parti a precisare davanti a lui le conclusioni che intendono sottoporre al collegio stesso, nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell'art. 183. Le conclusioni di merito debbono essere interamente formulate anche nei casi previsti dall'art. 187, secondo e terzo comma".
2. Il rendiconto dell'amministratore deve essere completo e dettagliato; ad esso devono essere allegati i documenti giustificativi, le relazioni periodiche sull'amministrazione e il registro delle operazioni effettuate. In caso di irregolarita' o incompletezza il giudice delegato invita l'amministratore ad effettuare, entro il termine determinato dallo stesso giudice, le opportune integrazioni o modifiche.
3. Verificata la regolarita' del conto, il giudice ne ordina il deposito in cancelleria, unitamente ai documenti, alle relazioni e al registro di cui al comma 2, e fissa l'udienza per la presentazione di eventuali osservazioni.
4. Dell'avvenuto deposito e della fissazione dell'udienza e' data immediata comunicazione all'interessato e al Ministero delle finanze.
5. L'udienza non puo' essere tenuta prima che siano decorsi quindici giorni dal deposito.
6. Se all'udienza stabilita non sorgono contestazioni, o su queste viene raggiunto un accordo, il giudice approva il conto; altrimenti, istruita la causa, provvede a norma dell' art. 189 del codice di procedura civile , fissando l'udienza innanzi al collegio non oltre i venti giorni successivi.
Note all'art. 5:
- Per il testo dell' art. 2-octies della legge n. 575/1965 si veda nelle note alle premesse.
- Si trascrive il testo dell' art. 189 del codice di procedura civile :
"Art. 189 (Rimessione al collegio). - Il giudice istruttore, quando rimette la causa al collegio a norma dei primi tre commi dell'art. 187 o dell'art. 188, invita le parti a precisare davanti a lui le conclusioni che intendono sottoporre al collegio stesso, e a indicare le eventuali modificazioni che ritengono di dover apportare alle conclusioni gia' prese. Le conclusioni di merito debbono essere interamente formulate anche nei casi dell'art. 187, secondo e terzo comma.
La rimessione investe il collegio di tutta la causa, anche quando avviene a norma dell'art. 187, secondo e terzo comma".
Si ritiene utile precisare che dal 1 gennaio 1992, per effetto dell' art. 23 della legge 26 novembre 1990, n. 353 , recante provvedimenti urgenti per il processo civile, il primo comma dell'articolo soprariportato sara' cosi' sostituito: "Il giudice istruttore, quando rimette la causa al collegio, a norma dei primi tre commi dell'art. 187 o dell'art. 188, invita le parti a precisare davanti a lui le conclusioni che intendono sottoporre al collegio stesso, nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell'art. 183. Le conclusioni di merito debbono essere interamente formulate anche nei casi previsti dall'art. 187, secondo e terzo comma".