Articolo 29 del Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50
Articolo 18 bisArticolo 30
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Art. 29. Misure a favore di imprese esportatrici 1. Le disponibilita' del fondo di cui all' articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 , possono essere utilizzate per concedere finanziamenti agevolati alle imprese esportatrici, considerate singolarmente o a livello di gruppo, per fare fronte agli impatti negativi sulle esportazioni derivanti dalle difficolta' o dai rincari degli approvvigionamenti anche a livello di filiera a seguito della crisi in atto in Ucraina. Nei casi previsti dal presente comma e' ammesso, per un importo non superiore al 40 per cento dell'intervento complessivo di sostegno, il cofinanziamento a fondo perduto di cui all' articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 .
2. La misura di cui al comma 1 si applica ((fino al 30 giugno 2024)) , secondo condizioni e modalita' stabilite con una o piu' deliberazioni del Comitato agevolazioni di cui all' articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 , tenuto conto delle risorse disponibili e dell'ammontare complessivo delle domande presentate.
L'efficacia del presente articolo e' subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2024
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