2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell' articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 . Non si applicano i limiti di cui all' articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , e di cui all' articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 . Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 .
Il credito d'imposta e' cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili.
4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in euro 496.945.000 per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.
5. L' articolo 17 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 e' abrogato.
6. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall' articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 .
6-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 9 AGOSTO 2022, N. 115)) .
6-ter. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 9 AGOSTO 2022, N. 115)) .
6-quater. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all' articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 .