Articolo 6 del Decreto-legge 11 novembre 2002, n. 251
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13 novembre 2002
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12 gennaio 2003
Art. 6. 1. All' articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374 , e successive modificazioni, dopo il comma 3-bis e' aggiunto il seguente:
"3-ter. In materia penale al giudice di pace e' corrisposta una indennita' di euro 10,33 per l'emissione di ognuno dei seguenti provvedimenti:
a) decreto di archiviazione, di cui agli articoli 17, comma 4 , e 34, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 , e successive modificazioni;
b) ordinanza che dichiara l'incompetenza, di cui all' articolo 26, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 274 del 2000 , e successive modificazioni;
c) provvedimento con il quale il giudice di pace dichiara il ricorso inammissibile o manifestamente infondato, disponendone la trasmissione al pubblico ministero per l'ulteriore corso del procedimento, di cui all' articolo 26, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000 , e successive modificazioni;
d) decreto ed ordinanza nel procedimento di esecuzione, di cui all' articolo 41, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000 , e successive modificazioni;
e) provvedimento di modifica delle modalita' di esecuzione della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilita', di cui all' articolo 44, comma 1, del decreto legislativo n. 274 del 2000 , e successive modificazioni;
f) ((ordinanza di rinvio)) degli atti al pubblico ministero per ulteriori indagini, di cui all' articolo 17, comma 4, del decreto legislativo n. 274 del 2000 , e successive modificazioni;
g) decreto di sequestro preventivo e conservativo, di cui all' articolo 19 del decreto legislativo n. 274 del 2000 , e successive modificazioni, e provvedimento motivato di rigetto della richiesta di emissione del decreto di sequestro preventivo e conservativo;
h) decisione sull'opposizione al decreto del pubblico ministero che dispone la restituzione delle cose sequestrate o respinge la relativa richiesta, di cui all' articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000 , e successive modificazioni;
i) decisione sulla richiesta di riapertura delle indagini, di cui all' articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000 , e successive modificazioni;
l) autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione di conversazioni telefoniche, di comunicazioni informatiche o telematiche, ovvero altre forme di telecomunicazione, di cui all' articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000 , e successive modificazioni, o rigetto motivato dell'autorizzazione.".
(( 1-bis. Al comma 4 dell'articolo 11 della legge n. 374 del 1991 , le parole: "e 3-bis" sono sostituite dalle seguenti: ", 3-bis e 3-ter" ))
Entrata in vigore il 12 gennaio 2003
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