Articolo 12 del Decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105
Articolo 11Articolo 13
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29 luglio 2015
Art. 12. Obblighi generali del gestore 1. Il gestore e' tenuto ad adottare tutte le misure idonee a prevenire gli incidenti rilevanti e a limitarne le conseguenze per la salute umana e per l'ambiente.
2. Il gestore e' tenuto a dimostrare in qualsiasi momento alle autorita' competenti e di controllo, in particolare ai fini delle ispezioni e dei controlli, l'adozione di tutte le misure necessarie previste dal presente decreto legislativo.
Entrata in vigore il 29 luglio 2015
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