Articolo 16 del Decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105
Articolo 15Articolo 17
Versione
29 luglio 2015
Art. 16. Nuovi stabilimenti: rapporti di sicurezza 1. Chiunque intende realizzare un nuovo stabilimento di soglia superiore, prima di dare inizio alla costruzione degli impianti, oltre a tutte le autorizzazioni previste dalla legislazione vigente, deve ottenere il nulla osta di fattibilita' di cui all'articolo 17, comma 2; a tal fine, presenta al CTR di cui all'articolo 10, un rapporto preliminare di sicurezza redatto secondo i criteri di cui all'allegato C. Il permesso di costruire non puo' essere rilasciato in mancanza del nulla osta di fattibilita'.
2. Prima di dare inizio all'attivita', il gestore deve ottenere il parere tecnico conclusivo di cui all'articolo 17, comma 2; a tal fine il gestore presenta al CTR il rapporto di sicurezza di cui all'articolo 15, nella versione definitiva.
Entrata in vigore il 29 luglio 2015
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