Articolo 2 quinquies del Decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151
Articolo 2 quaterArticolo 3
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2 dicembre 2008
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Versione
8 agosto 2009
Art. 2-quinquies. (Limiti alla concessione dei benefici di legge ai superstiti
della vittima della criminalita' organizzata) 1. Ferme le condizioni stabilite dall' articolo 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 , e successive modificazioni, i benefici previsti per i superstiti sono concessi a condizione che:
a) il beneficiario non risulti coniuge, (( convivente, parente o affine entro il quarto grado )) di soggetti nei cui confronti risulti in corso un procedimento per l'applicazione o sia applicata una misura di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 , e successive modificazioni, ovvero di soggetti nei cui confronti risulti in corso un procedimento penale per uno dei delitti di cui all' articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ;
b) il beneficiario risulti essere del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, ovvero risulti, al tempo dell'evento, gia' dissociato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava.
2. Il sopravvenuto mutamento delle condizioni previste dagli articoli 1 e 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 , e successive modificazioni, comporta l'interruzione delle erogazioni disposte e la ripetizione integrale delle somme gia' corrisposte.
Entrata in vigore il 8 agosto 2009
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