Articolo 3 del Decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121
Articolo 2Articolo 4
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22 giugno 2002
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7 agosto 2002
Art. 3. (( 1. Il comma 5 dell'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , e' sostituito dal seguente:
"5. Qualora dall'accertamento risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato e' considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2".
2. All' articolo 13, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 , il capoverso 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Qualora dall'accertamento, eseguito a norma dei commi 4 e 4-bis, risulti un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), il conducente e' considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2".
3. All' articolo 191, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , dopo le parole: "o accompagnata da cane guida," sono inserite le seguenti: "o munita di bastone bianco-rosso in caso di persona sordo-cieca," ))
Entrata in vigore il 7 agosto 2002
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