Art. 36.
( Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 29 ).
((In caso di scarico di rifiuti nelle acque pubbliche eseguito senza l'autorizzazione prefettizia prevista nell'articolo 9 si applica l'ammenda da L. 1000 a L. 5000. La stessa pena si applica per le contravvenzioni alle prescrizioni prefettizie di cui all'indicato articolo 9.
Per le contravvenzioni alle prescrizioni di cui all'art. 10 si applica l'ammenda da L. 500 a L. 5000))