Articolo 36 - Testo
Articolo 35Articolo 38
Versione
7 febbraio 1932
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Versione
24 agosto 1938

Art. 36.


( Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 29 ).

((In caso di scarico di rifiuti nelle acque pubbliche eseguito senza l'autorizzazione prefettizia prevista nell'articolo 9 si applica l'ammenda da L. 1000 a L. 5000. La stessa pena si applica per le contravvenzioni alle prescrizioni prefettizie di cui all'indicato articolo 9.
Per le contravvenzioni alle prescrizioni di cui all'art. 10 si applica l'ammenda da L. 500 a L. 5000))
Entrata in vigore il 24 agosto 1938
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