Articolo 28 - Testo
Articolo 27Articolo 29
Versione
7 febbraio 1932

Art. 28.


( R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, art. 1 , comma ultimo).

A decorrere dall'entrata in vigore del R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525 , i proprietari di diritti esclusivi di pesca, di cui all'art. 26, decadono dal loro diritto per non uso, o per cattivo uso, in relazione ai fini delle leggi sulla pesca, durante tre anni consecutivi, o per abituale inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari attinenti alla pesca.
Contro la dichiarazione di decadenza, da pronunziarsi con decreto Ministeriale, e' ammesso soltanto il reclamo al Tribunale superiore delle acque.
Agli effetti del computo del triennio, sara' anche tenuto conto del non uso, o del cattivo uso, iniziatisi prima dell'emanazione del R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525 .

Entrata in vigore il 7 febbraio 1932
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente