Art. 33.
( Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 27, commi 1° , 2° e 3° ; R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, art. 2, comma 5° ).
Chiunque peschi nelle acque di proprieta' privata, ovvero in quelle soggette a diritti esclusivi di pesca, o concesse a scopo di piscicoltura, senza il consenso del proprietario, possessore o concessionario, incorrera' nell'ammenda da lire 200 a L. 1000, senza pregiudizio delle piu' gravi sanzioni comminate dalle leggi vigenti per i delitti.
((Incorre nel delitto di furto ai sensi degli articoli 624 e seguenti del Codice penale chiunque peschi in acque che, per disposizioni naturali o per opere manufatte, si trovino racchiuse, in modo da impedire l'uscita del pesce tenutovi in allevamento))
Per le infrazioni all'art. 5 si applica l'ammenda da L. 200 a L. 1000, per quelle all'art. 6, primo comma, si applicano, congiuntamente od alternativamente, l'arresto da 10 giorni a 6 mesi e l'ammenda da L. 500 a L. 2000, per quella all'articolo 6, secondo comma, l'ammenda da L. 200 a L. 1000, infine per quelle all'articolo 7 l'ammenda da L. 500 a L. 1000.
COMMA NON PIU'PREVISTO DAL REGIO D.L. 11 APRILE 1938, N. 1183 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 19 GENNAIO 1939, N. 485 .
COMMA NON PIU'PREVISTO DAL REGIO D.L. 11 APRILE 1938, N. 1183 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 19 GENNAIO 1939, N. 485 .