Articolo 4 del Decreto-legge 6 gennaio 1986, n. 2
Articolo 3Articolo 5
Versione
7 gennaio 1986
Art. 4.
Le disposizioni di cui alle lettere c) e d) del secondo comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , nel testo sostituito dal primo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 , continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 1987.
Entrata in vigore il 7 gennaio 1986
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