Articolo 3 del Decreto-legge 6 gennaio 1986, n. 2
Articolo 1 bisArticolo 4
Versione
7 gennaio 1986
Art. 3.

All' articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 , sono apportate le seguenti modificazioni:
il comma cinquantunesimo e' sostituito dal seguente:
"L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1 gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalita' si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte";
il comma cinquantaquattresimo e' sostituito dal seguente:
"Per i veicoli e gli autoscafi per i quali non e' stato effettuato alcun pagamento della tassa di circolazione per periodi fissi relativi agli anni successivi al 1977 o e' stato effettuato il pagamento per uno solo dei periodi fissi relativi agli anni 1978 o 1979, la cancellazione dai pubblici registri e' effettuata d'ufficio se per gli stessi veicoli e autoscafi non sono state corrisposte entro il 31 dicembre 1983 le tasse dovute per l'anno 1983";
il comma cinquantaseiesimo e' sostituito dal seguente:
"Le cancellazioni effettuate entro il termine stabilito dal decreto di cui al precedente comma cinquantaduesimo hanno effetto dal 1 gennaio 1983. Gli interessati possono proporre opposizione alla cancellazione d'ufficio entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del periodo di pubblicazione degli elenchi dei veicoli e degli autoscafi che risultano soggetti a cancellazione; entro lo stesso termine possono altresi' richiedere che non si dia luogo alla cancellazione d'ufficio con domanda alla quale deve essere allegata la prova dell'avvenuto pagamento delle tasse automobilistiche dal 1 gennaio 1983, delle penalita' e degli interessi di cui alla legge 26 gennaio 1961, n. 29 , e successive modificazioni; nello stesso termine puo' essere presentata istanza di cancellazione di veicoli o autoscafi che non risultano compresi negli elenchi, pur sussistendo i presupposti per la loro cancellazione di ufficio ai sensi del precedente comma cinquantaquattresimo. L'opposizione, la richiesta e la istanza di cui sopra devono essere presentate all'ufficio che ha predisposto l'elenco".
Entrata in vigore il 7 gennaio 1986
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