Articolo 45 delle Norme relative alla polizia della laguna di Venezia
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13 novembre 1936
Art. 45.

Le valli dove puo' esercitarsi la pesca in forma stabile devono essere normalmente aperte e soggette alle norme comuni a tutta la laguna.

Tuttavia, in casi eccezionali, su domanda degli utenti, il Magistrato alle acque puo' accordare la loro temporanea chiusura.

Tale autorizzazione puo' essere rinnovata di anno in anno.

Le opere occorrenti per la chiusura devono essere eseguite sotto la vigilanza del Genio civile.
Entrata in vigore il 13 novembre 1936
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