Articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140
Articolo 8Articolo 10
Versione
6 maggio 2001
Art. 9. Indennita' di imbarco e relative indennita' supplementari 1. A decorrere dal 1o gennaio 2001, le misure mensili dell'indennita' di imbarco previste alle lettere a) e b) della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1988 - registrato dalla Corte dei conti in data 12 dicembre 1988, Reg. n. 59/Finanze, foglio n. 173 - sono elevate al 50 per cento.
Nota all'art. 9:
- Si riporta la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1988, recante: "Criteri e misure per l'attribuzione al personale della Guardia di finanza, ai sensi dell' articolo 3, comma 18-bis, della legge 21 novembre 1987, n. 472 , delle indennita' previste dagli articoli 4 e 10 della legge 23 marzo 1983, n. 78 ":
"Tabella A MISURE MENSILI INDENNITA' DI IMBARCO
PER IL PERSONALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Gradi Misure
- -
Dal grado di Generale a quello
di brigadiere con almeno
14 anni di servizio. (a) 30 per cento della misura
indicata al n. 1 della tabella
I allegata alla legge 23 marzo
1983, n. 78 e successive modi-
ficazioni, per il personale
imbarcato sulle unità inferiori a 40 tonnellate di dislocamento o con velocità inferiore ai
40 nodi.
(b) 45 per cento della misura
indicata al n. 1 della tabella
I allegata alla legge 23 marzo
1983, n. 78 e successive modi-
ficazioni, per il personale
imbarcato sulle unità superiori a 40 tonnellate di dislocamento o con velocità superiore ai 40
nodi.
Dal grado di brigadiere con
meno di 14 anni di servizio
a quello di finanziere. (a) 30 per cento della misura
indicata al n. 1 della tabella
I allegata alla legge 23 marzo
1983, n. 78 e successive modi-
ficazioni, per il personale
imbarcato sulle unità inferiori
a 40 tonnellate di dislocamento
o con velocità inferiore ai
40 nodi.
(b) 45 per cento della misura
indicata al n. 1 della tabella
I allegata alla legge 23 marzo
1983, n. 78 e successive modi-
ficazioni, per il personale
imbarcato sulle unità superiori
a 40 tonnellate di dislocamento
o con velocità superiore ai
40 nodi.".
Entrata in vigore il 6 maggio 2001
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