Articolo 14 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140
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6 maggio 2001
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15 agosto 2002
Art. 14. Nuovi stipendi 1. Gli stipendi stabiliti dall' articolo 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 , sono incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili lorde:

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Livello V.... 90.000
Livello VI.... 96.000
Livello VI-bis.... 100.500
Livello VII.... 105.000
Livello VII-bis.... 110.000
Livello VIII.... 115.000
Livello IX.... 126.000

2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1 gennaio 2001.
3. Dal 1 luglio 2000 al 31 dicembre 2000 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:

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Livello V.... 34.000
Livello VI.... 36.000
Livello VI-bis.... 37.500
Livello VII.... 39.000
Livello VII-bis.... 41.000
Livello VIII.... 43.000
Livello IX.... 47.000
4. Gli aumenti di cui al comma 3 hanno effetto fino alla data del conseguimento degli incrementi di cui al comma 1.
5. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dall'applicazione dei precedenti commi, sono:

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Livello V.... 15.853.000
Livello VI.... 17.523.000
Livello VI-bis.... 18.829.000
Livello VII.... 20.135.000
Livello VII-bis.... 21.583.000
Livello VIII.... 23.031.000
Livello IX.... 26.363.000

6. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto dall' articolo 41, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 . ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 ha disposto (con l'art. 42) che "1. Gli stipendi del personale delle Forze di Polizia ad ordinamento militare, stabiliti dall'art. 14 del biennio economico Polizia 2000-2001, sono incrementati, dal 1 gennaio 2002, delle seguenti misure mensili lorde:


livello V Euro ... 30,20
livello VI Euro ... 32,10
livello VI-bis Euro ... 33,60
livello VII Euro ... 35,10
livello VII-bis Euro ... 36,70
livello VIII Euro ... 38,40
livello IX Euro ... 42,20

2. Gli stipendi di cui al comma 1, a decorrere dal 1 gennaio 2003, sono ulteriormente incrementati delle seguenti misure mensili lorde:

livello V Euro ... 18,90
livello VI Euro ... 20,00
livello VI-bis Euro ... 21,00
livello VII Euro ... 21,90
livello VII-bis Euro ... 22,90
livello VIII Euro ... 24,00
livello IX Euro ... 26,30

3. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono:


livello V Euro ... 8.776,59
livello VI Euro ... 9.675,07
livello VI-bis Euro ... 10.379,57
livello VII Euro ... 11.082,86
livello VII-bis Euro ... 11.861,89
livello VIII Euro ... 12.643,32
livello IX Euro ... 14.437,35"
Gli incrementi stipendiali sudetti non hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario. A decorrere dal 1 gennaio 2002 e' soppresso l' articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150 .
Conseguentemente le misure orarie restano fissate nei seguenti importi lordi:

====================================================================
Livello |Feriale |Festiva o notturna |Notturna festiva
====================================================================
livello V |Euro | 9,65 | 10,91 | 12,59
livello VI |Euro | 10,26 | 11,60 | 13,39
livello VI-bis |Euro | 10,74 | 12,14 | 14,00
livello VII |Euro | 11,21 | 12,67 | 14,62
livello VII-bis |Euro | 11,71 | 13,24 | 15,27
livello VIII |Euro | 12,27 | 13,87 | 16,01
livello IX |Euro | 13,48 | 15,24 | 17,58
Entrata in vigore il 15 agosto 2002
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