Articolo 70 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574
Articolo 69Articolo 71
Versione
11 agosto 1951
Art. 70.
Nelle adunanze degli organi collegiali della Regione, della provincia di Bolzano e degli Enti locali in detta Provincia, gli interventi devono essere tradotti in italiano se pronunziati in tedesco e in tedesco se pronunziati in italiano, quando anche uno solo dei partecipanti appartenendo al rispettivo gruppo linguistico, ne faccia richiesta.
Entrata in vigore il 11 agosto 1951
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