Articolo 37 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574
Articolo 36Articolo 38
Versione
11 agosto 1951
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Versione
11 settembre 1974
Art. 37. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 22 MARZO 1974, N. 381))
Entrata in vigore il 11 settembre 1974
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