Articolo 73 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574
Articolo 72Articolo 74
Versione
11 agosto 1951
Art. 73.
Nelle Valli Ladine, in applicazione dell'art. 87 dello Statuto, puo' essere usato nella toponomastica locale, oltre che la lingua italiana e la lingua tedesca, anche il latino.
Entrata in vigore il 11 agosto 1951
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