Art. 73.
Nelle Valli Ladine, in applicazione dell'art. 87 dello Statuto, puo' essere usato nella toponomastica locale, oltre che la lingua italiana e la lingua tedesca, anche il latino.
Nelle Valli Ladine, in applicazione dell'art. 87 dello Statuto, puo' essere usato nella toponomastica locale, oltre che la lingua italiana e la lingua tedesca, anche il latino.