Art. 71.
L'uso della lingua tedesca, ai sensi del terzo comma dell'art. 85 dello Statuto, da parte di organi e pubblici uffici situati nella provincia di Bolzano, o aventi competenza regionale, concerne soltanto la corrispondenza e i rapporti orali con cittadini italiani di lingua tedesca.
La corrispondenza avviata d'ufficio, quando non vi siano sufficienti elementi in ordine alla presunta lingua del destinatario, viene redatta in italiano e in tedesco.
L'uso della lingua tedesca, ai sensi del terzo comma dell'art. 85 dello Statuto, da parte di organi e pubblici uffici situati nella provincia di Bolzano, o aventi competenza regionale, concerne soltanto la corrispondenza e i rapporti orali con cittadini italiani di lingua tedesca.
La corrispondenza avviata d'ufficio, quando non vi siano sufficienti elementi in ordine alla presunta lingua del destinatario, viene redatta in italiano e in tedesco.