Articolo 71 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574
Articolo 70Articolo 72
Versione
11 agosto 1951
Art. 71.
L'uso della lingua tedesca, ai sensi del terzo comma dell'art. 85 dello Statuto, da parte di organi e pubblici uffici situati nella provincia di Bolzano, o aventi competenza regionale, concerne soltanto la corrispondenza e i rapporti orali con cittadini italiani di lingua tedesca.
La corrispondenza avviata d'ufficio, quando non vi siano sufficienti elementi in ordine alla presunta lingua del destinatario, viene redatta in italiano e in tedesco.
Entrata in vigore il 11 agosto 1951
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