Articolo 42 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574
Articolo 41Articolo 43
Versione
11 agosto 1951
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Versione
15 aprile 1973
Art. 42. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 1 FEBBRAIO 1973, N. 49))
Entrata in vigore il 15 aprile 1973
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