Articolo 31 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574
Articolo 30Articolo 32
Versione
11 agosto 1951
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Versione
1 gennaio 1992
Art. 31. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 19 NOVEMBRE 1987, N. 527))
Entrata in vigore il 1 gennaio 1992
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