Articolo 57 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574
Articolo 56Articolo 58
Versione
11 agosto 1951
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Versione
7 maggio 1992
Art. 57. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 16 MARZO 1992, N. 268))
Entrata in vigore il 7 maggio 1992
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