Art. 1.
I contratti di locazione e di sublocazione, prorogati ai sensi dell' art. 1 del decreto legislativo 27 febbraio 1947, n. 39 , sono ulteriormente prorogati fino alla prima scadenza, dopo il 30 giugno 1948, del termine stabilito dalla legge o dagli usi per il caso di rinnovazione tacita del contratto.
La proroga spetta, sia nei confronti del locatore, sia nei confronti dell'acquirente dell'immobile, nonostante qualunque patto contrario, e quand'anche sia stata pattuita la risoluzione del contratto per il caso di vendita.
Non spetta alcuna proroga relativamente ai contratti di locazione e di sublocazione stipulati dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo 27 febbraio 1947, n. 39 . Questa norma non si applica per le assegnazioni disposte dal Commissario per gli alloggi dopo la data suddetta. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D. Lgs. 5 maggio 1948, n. 596 ha disposto (con l'art. 1) che "La proroga dei contratti di locazione e di sublocazione disposta nell' art. 1 del decreto legislativo 23 dicembre 1947, n. 1461 , e' protratta fino al 30 settembre 1948 o alla prima scadenza successiva del termine stabilito dalla legge o dagli usi per il caso di rinnovazione tacita del contratto. Non rientrano fra i contratti esclusi dalla proroga a termini dell'ultimo comma dell' art. 1 del decreto legislativo 23 dicembre 1947, n. 1461 , quelli che siano da considerare come rinnovazioni di contratti preesistenti".
I contratti di locazione e di sublocazione, prorogati ai sensi dell' art. 1 del decreto legislativo 27 febbraio 1947, n. 39 , sono ulteriormente prorogati fino alla prima scadenza, dopo il 30 giugno 1948, del termine stabilito dalla legge o dagli usi per il caso di rinnovazione tacita del contratto.
La proroga spetta, sia nei confronti del locatore, sia nei confronti dell'acquirente dell'immobile, nonostante qualunque patto contrario, e quand'anche sia stata pattuita la risoluzione del contratto per il caso di vendita.
Non spetta alcuna proroga relativamente ai contratti di locazione e di sublocazione stipulati dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo 27 febbraio 1947, n. 39 . Questa norma non si applica per le assegnazioni disposte dal Commissario per gli alloggi dopo la data suddetta. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D. Lgs. 5 maggio 1948, n. 596 ha disposto (con l'art. 1) che "La proroga dei contratti di locazione e di sublocazione disposta nell' art. 1 del decreto legislativo 23 dicembre 1947, n. 1461 , e' protratta fino al 30 settembre 1948 o alla prima scadenza successiva del termine stabilito dalla legge o dagli usi per il caso di rinnovazione tacita del contratto. Non rientrano fra i contratti esclusi dalla proroga a termini dell'ultimo comma dell' art. 1 del decreto legislativo 23 dicembre 1947, n. 1461 , quelli che siano da considerare come rinnovazioni di contratti preesistenti".