Articolo 4 del Decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1274
Articolo 3Articolo 4 bis
Versione
23 novembre 1956
Art. 4.
Le disposizioni degli articoli 1 e 3 del presente decreto-legge si applicano anche nel caso di cessione tra privati, salvo l'obbligo per il cedente di darne avviso all'autorita' di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 58, primo comma, del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 .
E' fatto, in ogni caso, salvo l'obbligo della denunzia, ai sensi dell' art. 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 .
Entrata in vigore il 23 novembre 1956
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