Articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 21
Articolo 3Articolo 5
Versione
21 febbraio 1978
Art. 4.
Il controllo sugli atti amministrativi della regione e' esercitato secondo le leggi dello Stato che disciplinano le attribuzioni della Corte dei conti salvo quanto disposto dagli articoli seguenti.
Entrata in vigore il 21 febbraio 1978
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente