Articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 21
Articolo 4Articolo 6
Versione
21 febbraio 1978
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Versione
22 aprile 1998
Art. 5. (( 1. Il controllo di legittimita' sugli atti amministrativi della regione, esclusa ogni valutazione di merito, si esercita esclusivamente sui regolamenti, eccetto quelli attinenti l'autonomia organizzativa, funzionale e contabile del consiglio regionale, nonche' sugli atti costituenti adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea ))
Entrata in vigore il 22 aprile 1998
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