Articolo 1 del Decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105
Articolo 2
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11 agosto 2023
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10 ottobre 2023
Art. 1. Disposizioni in materia di intercettazioni 1. Le disposizioni di cui all' articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 , si applicano anche nei procedimenti per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 452-quaterdecies e 630 del codice penale , ovvero commessi con finalita' di terrorismo o avvalendosi delle condizioni previste dall' articolo 416-bis del codice penale o al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
(( 2-bis. Al terzo periodo del comma 1 dell'articolo 267 del codice di procedura penale , la parola: "indica" e' sostituita dalle seguenti: "espone con autonoma valutazione" e dopo la parola: "necessaria" sono inserite le seguenti: ", in concreto,".
2-ter. All' articolo 268 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Nel verbale e' trascritto, anche sommariamente, soltanto il contenuto delle comunicazioni intercettate rilevante ai fini delle indagini, anche a favore della persona sottoposta ad indagine. Il contenuto non rilevante ai fini delle indagini non e' trascritto neppure sommariamente e nessuna menzione ne viene riportata nei verbali e nelle annotazioni della polizia giudiziaria, nei quali e' apposta l'espressa dicitura: 'La conversazione omessa non e' utile alle indagini'";
b) al comma 2-bis, le parole: "affinche' nei verbali" sono sostituite dalle seguenti: "affinche' i verbali siano redatti in conformita' a quanto previsto dal comma 2 e negli stessi" e le parole: "dati personali definiti sensibili dalla legge" sono sostituite dalle seguenti: "fatti e circostanze afferenti alla vita privata degli interlocutori".
2-quater. All' articolo 270, comma 1, del codice di procedura penale , le parole: "e dei reati di cui all'articolo 266, comma 1" sono soppresse.
2-quinquies. La disposizione di cui al comma 2-quater si applica ai procedimenti iscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto))
Entrata in vigore il 10 ottobre 2023
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