Articolo 3 del Decreto-legge 7 luglio 2022, n. 85
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8 luglio 2022
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6 agosto 2022
Art. 3. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 5 AGOSTO 2022, N. 108)) ((1)) ------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 5 agosto 2022, n. 108 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il decreto-legge 7 luglio 2022, n. 85 , e' abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 85 del 2022 ".
Entrata in vigore il 6 agosto 2022
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