Articolo 1 del Decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701
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17 agosto 2023
Art. 1. 1. L'Agenzia per i controlli e le azioni comunitarie nel quadro del regime di aiuto alla produzione dell'olio di oliva (AGE-Control S.p.a.) svolge i compiti e assolve le pubbliche funzioni di controllo ad essa assegnati dai regolamenti CEE n. 2262 del Consiglio in data 17 luglio 1984 e n. 27 della commissione in data 4 gennaio 1985.
(( 1-bis. L'AGE-Control S.p.a. svolge, inoltre, le seguenti attivita' in materia di controlli e di contrasto delle frodi nelle erogazioni finanziarie all'agricoltura:
a) esecuzione dei controlli di conformita' alle norme di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli freschi e delle banane sia per il mercato interno sia per l'importazione e l'esportazione;
b) gestione della banca dati nazionale degli operatori ortofrutticoli (BDNOO);
c) esercizio della potesta' sanzionatoria per gli illeciti amministrativi di cui al decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306 , fatte salve le competenze attribuite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano;
d) esecuzione dei controlli ex post di cui al regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021;
e) verifiche istruttorie, contabili e tecniche nei settori di intervento di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, nonche' sugli aiuti per la distribuzione di prodotti ortofrutticoli, latte e prodotti lattiero-caseari agli istituti scolastici di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;
f) esecuzione dei controlli sulle attivita' delegate dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura ai sensi del regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione, del 7 dicembre 2021;
g) ogni altra attivita' di controllo a essa affidata dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano o dagli organismi pagatori delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di accordi conclusi ai sensi dell' articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 )) 2. La struttura dell'Agenzia, la sua organizzazione e la sua gestione, comprese la predisposizione e l'approvazione del bilancio e del programma di attivita', la selezione e la formazione del personale e la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e della commissione delle Comunita' europee, sono disciplinate dai predetti regolamenti CEE; per gli aspetti da questi non regolati si applicano le norme dell'ordinamento giuridico italiano sulle societa' per azioni.
3. Nell'assolvimento dei compiti e delle funzioni assegnati dai predetti regolamenti CEE e, in particolare, nell'esercizio dei controlli e nella esecuzione degli accessi previsti dall'articolo 2, n. 4, del citato regolamento CEE n. 27 del 1985, gli ispettori dell'AGE-Control esercitano i poteri propri della loro qualita' di pubblici ufficiali e sono soggetti ai relativi doveri. Si applicano le disposizioni degli articoli 4, quarto comma, 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 447 .
4. Dal 1 gennaio 1987 la partecipazione all'AGE-Control e' riservata a soggetti pubblici.
5. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'AGE-Control e' disciplinato dal consiglio di amministrazione con riferimento ai criteri fissati dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti nel settore industriale, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative dell'AGE-Control. Al personale in servizio presso l'AGE-Control e' fatto divieto di assumere altro impiego o incarico e di esercitare attivita' professionali, commerciali o industriali.
Entrata in vigore il 17 agosto 2023
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