Articolo 5 del Decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293
Articolo 4Articolo 6
Versione
18 maggio 1994
>
Versione
17 luglio 1994
Art. 5. Efficacia dell'atto di ricostituzione
Regime dei controlli 1. I provvedimenti di nomina dei componenti di organi scaduti adottati nel periodo di proroga sono immediatamente esecutivi.
2. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 15 LUGLIO 1994, N. 444)) . Nella pendenza dei controlli (( sui provvedimenti di cui al comma 1 )) e fino alle comunicazioni della conformita' a legge, agli organi ricostituiti si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 3.
3. Le dichiarazioni, in sede di controllo, di non conformita' a legge dei provvedimenti di cui al comma 1 (( hanno effetto risolutivo e )) obbligano gli organi da cui tali atti sono emanati a provvedere entro quindici giorni dalla comunicazione delle dichiarazioni di non conformita', adeguandosi ad esse.
Entrata in vigore il 17 luglio 1994
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente