Articolo 4 del Decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293
Articolo 3Articolo 5
Versione
18 maggio 1994
Art. 4. Ricostituzione degli organi 1. Entro il periodo di proroga gli organi amministrativi scaduti debbono essere ricostituiti.
2. Nei casi in cui i titolari della competenza alla ricostituzione siano organi collegiali e questi non procedano alle nomine o designazioni ad essi spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del termine di proroga, la relativa competenza e' trasferita ai rispettivi presidenti, i quali debbono comunque esercitarla entro la scadenza del termine medesimo.
Entrata in vigore il 18 maggio 1994
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